(Codice della navigazione-art. 886)
                              Art. 886. 
          (Assunzione di comandante straniero all'estero). 
 
  Il comando di un  aeromobile  nazionale  puo',  all'estero,  essere
affidato ad uno straniero  nei  casi  e  con  le  modalita'  previste
nell'articolo 294.