Art. 891.
(Abbandono dell'aeromobile in pericolo).
Il comandante non puo' ordinare l'abbandono dell'aeromobile in
pericolo se non dopo l'inutile esperimento dei mezzi suggeriti
dall'arte nautica per salvarlo.
Il comandante deve abbandonare l'aeromobile per ultimo provvedendo,
in quanto possibile, a salvare i documenti di bordo e gli oggetti di
valore affidati alla sua custodia.