(Codice della navigazione-art. 891)
                              Art. 891. 
              (Abbandono dell'aeromobile in pericolo). 
 
  Il comandante non  puo'  ordinare  l'abbandono  dell'aeromobile  in
pericolo se  non  dopo  l'inutile  esperimento  dei  mezzi  suggeriti
dall'arte nautica per salvarlo. 
 
  Il comandante deve abbandonare l'aeromobile per ultimo provvedendo,
in quanto possibile, a salvare i documenti di bordo e gli oggetti  di
valore affidati alla sua custodia.