(Codice della navigazione-art. 892)
                              Art. 892. 
            (Limiti della rappresentanza del comandante). 
 
  Fuori dei luoghi nei quali  sono  presenti  l'esercente  o  un  suo
rappresentante munito dei necessarii poteri, il comandante  puo'  far
eseguire le riparazioni e provvedere agli acquisti necessarii per  la
continuazione del viaggio, e, ove occorra, puo' prendere  a  prestito
il danaro per far fronte a tali esigenze.  Parimenti  puo'  congedare
persone dell'equipaggio  ed  assumerne  per  la  residua  durata  del
viaggio. 
 
  La presenza dell'esercente o di un suo  rappresentante  munito  dei
necessari poteri e' opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a
conoscenza; tuttavia la presenza dell'esercente  nel  luogo  del  suo
domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al
quale gli sono stati conferiti i poteri  debitamente  pubblicati,  si
presumono note agl'interessati fino a prova contraria.