Art. 892.
(Limiti della rappresentanza del comandante).
Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'esercente o un suo
rappresentante munito dei necessarii poteri, il comandante puo' far
eseguire le riparazioni e provvedere agli acquisti necessarii per la
continuazione del viaggio, e, ove occorra, puo' prendere a prestito
il danaro per far fronte a tali esigenze. Parimenti puo' congedare
persone dell'equipaggio ed assumerne per la residua durata del
viaggio.
La presenza dell'esercente o di un suo rappresentante munito dei
necessari poteri e' opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a
conoscenza; tuttavia la presenza dell'esercente nel luogo del suo
domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al
quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati, si
presumono note agl'interessati fino a prova contraria.