Art. 530. (Art. 114, del Testo Unico) POSIZIONE DELLE FERMATE Le fermate d'autobus, di filobus e dei tram devono essere segnalate sempre con apposito cartello, ovvero con i segni sulla pavimentazione previsti all'art. 113. Nelle strade extraurbane le fermate d'autobus e filobus debbono essere sfalsate l'una nei confronti dell'altra almeno di m. 50, in modo da risultare "posticipate". Nei centri abitati e sulle strade extraurbane le fermate degli autobus e dei filobus situate in corrispondenza degli incroci o biforcazioni saranno poste di massima dopo l'incrocio o biforcazione ad una distanza non minore di 20 metri. Allorche' sia necessario predisporre una fermata d'autobus nel tratto immediatamente seguente o precedente ad una curva, si dovra' determinare caso per caso e con molta cura la distanza piu' opportuna della fermata dal limite delle tangenti alla curva stessa, cosi' da evitare che il sorpasso di un autobus fermo risulti pericoloso. Tale distanza non sara' in ogni caso minore di 35 metri. Nei centri abitati le fermate degli autobus e dei filobus non devono essere collocate a fianco di quelle tramviarie provviste di salvagente a meno che lo spazio tra i bordi contigui del salvagente e dei marciapiedi sia di almeno m. 6.