(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 530)
                Art. 530. (Art. 114, del Testo Unico) 

 
                       POSIZIONE DELLE FERMATE 

 
  Le fermate d'autobus, di filobus e dei tram devono essere segnalate
sempre con apposito cartello, ovvero con i segni sulla pavimentazione
previsti all'art. 113. Nelle strade extraurbane le fermate  d'autobus
e filobus debbono essere  sfalsate  l'una  nei  confronti  dell'altra
almeno di m. 50, in modo da risultare "posticipate". 
  Nei centri abitati e sulle  strade  extraurbane  le  fermate  degli
autobus e dei filobus  situate  in  corrispondenza  degli  incroci  o
biforcazioni saranno poste di massima dopo l'incrocio o  biforcazione
ad una distanza non minore di 20 metri. 
  Allorche' sia necessario  predisporre  una  fermata  d'autobus  nel
tratto immediatamente seguente o precedente ad una curva,  si  dovra'
determinare caso per caso e con molta cura la distanza piu' opportuna
della fermata dal limite delle tangenti alla curva stessa,  cosi'  da
evitare che il sorpasso di un autobus fermo risulti pericoloso.  Tale
distanza non sara' in ogni caso minore di 35 metri. 
  Nei centri abitati le fermate  degli  autobus  e  dei  filobus  non
devono essere collocate a fianco di quelle  tramviarie  provviste  di
salvagente a meno che lo spazio tra i bordi contigui del salvagente e
dei marciapiedi sia di almeno m. 6.