(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 531)
Art. 531. (Art. 114 del Testo Unico)
FERMATE EXTRAURBANE
Lungo le strade extraurbane dove le fermate dell'autobus possono
costituire intralcio o pericolo per la circolazione per la
ristrettezza della carreggiata stradale si devono prevedere di
massima appositi luoghi di sosta (piazzuole di sosta).
Le piazzuole di sosta devono avere una larghezza minima di m. 3 in
corrispondenza della fermata e una lunghezza minima di m. 12. Inoltre
dovranno essere provviste di raccordi obliqui di lunghezza minima di
20 mt. (fig. 150).
Le piazzuole di sosta devono essere completate da un marciapiede o
apposita isola rialzala per la sosta dei passeggeri in attesa.