(Allegato F-art. 381)
 
                              Art. 381. 
 
  La percezione dei pedaggi, di cui all'articolo 31 di questa  legge,
se si faccia in  via  economica  dall'amministrazione,  cessera'  col
primo luglio 1865. 
 
  Se tale percezione e' data in appalto, essa non potra' durare oltre
la scadenza dei relativi contratti.