Art. 331. 
 
        Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari 
 
  1. Ai fini dell'irrogazione delle  sanzioni  disciplinari  l'ISVAP,
nel termine di centoventi giorni  dall'accertamento  dell'infrazione,
ovvero  nel  termine  di  centottanta  per   i   soggetti   residenti
all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei  confronti
dei possibili responsabili della violazione e  trasmette  i  relativi
atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari. 
  2. I destinatari possono proporre, nel termine di sessanta  giorni,
reclamo  avverso  la  contestazione   degli   addebiti   e   chiedere
l'audizione  dinnanzi  al  Collegio  di  garanzia  sui   procedimenti
disciplinari. 
  3. Il Collegio di  garanzia  e'  istituito  presso  l'ISVAP  ed  e'
composto da un magistrato con qualifica non inferiore  a  consigliere
della corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con  funzioni
di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e  da  due
componenti esperti in materia assicurativa, questi  ultimi  designati
sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il  mandato  ha
durata quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il Collegio  di
garanzia puo' essere costituito in piu' sezioni,  con  corrispondente
incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'ISVAP lo ritenga
necessario per garantire condizioni  di  efficienza  e  tempestivita'
nella definizione dei procedimenti disciplinari.  L'ISVAP  nomina  il
Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al
Collegio  nel  rispetto  dei  principi  del  giusto  procedimento   e
determina  il  regime  delle  incompatibilita'  ed  il  compenso  dei
componenti, che e' posto a carico dell'Istituto. 
  4. A seguito dell'esercizio della facolta' di  reclamo  di  cui  al
comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine,  il  Collegio
di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti
difensivi  e  dispone  l'audizione,  alla  quale  le  parti   possono
partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.
Se non ritiene provata la violazione, il Collegio  di  garanzia  puo'
disporre   l'archiviazione    della    contestazione    o    chiedere
l'integrazione delle  risultanze  istruttorie.  Se,  invece,  ritiene
provata la violazione, trasmette al Presidente dell'ISVAP la proposta
motivata di determinazione della sanzione disciplinare. 
  5. Il Presidente dell'ISVAP, ricevuta  la  proposta  formulata  dal
Collegio di garanzia, decide la sanzione  disciplinare  con  decreto,
che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento. 
  6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti  che
applicano la sanzione disciplinare sono devolute  alla  giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. L'ISVAP provvede alla difesa in
giudizio con propri legali. 
  7. I provvedimenti che infliggono la  sanzione  disciplinare  della
radiazione, le sentenze dei giudici  amministrativi  che  decidono  i
ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell'ISVAP.