Art. 551
                            Fondo scorta

1.  Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito
un  fondo,  per le esigenze delle Forze armate e per quelle dell'Arma
dei carabinieri, destinato a provvedere alle momentanee deficienze di
cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, rispetto alle
periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio.
2.  Lo stanziamento del fondo e' determinato annualmente con la legge
di bilancio.
3. L'utilizzo del fondo e' disciplinato dal regolamento.