Art. 667 
 
      Ufficiali dei ruoli delle armi dell'Aeronautica militare 
 
1. Gli ufficiali  dell'Aeronautica  militare  dei  ruoli  delle  armi
espletano funzioni inerenti ai servizi operativi e di supporto presso
enti,  comandi  e  reparti,  centrali,  territoriali  e   periferici,
ricoprendo gli incarichi previsti dall'ordinamento. In particolare: 
a) gli ufficiali del ruolo normale delle armi  svolgono  funzioni  di
comando con  attivita'  di  direzione,  controllo  e  studio  per  la
gestione di detti servizi e la realizzazione di programmi e  progetti
finalizzati alla loro organizzazione e al loro funzionamento; 
b) gli ufficiali del ruolo speciale  delle  armi  esplicano  funzioni
concernenti la gestione dei medesimi servizi.