Art. 668 
 
Specialita'   di   navigatore   militare    dei    ruoli    naviganti
                      dell'Aeronautica militare 
 
1. Gli ufficiali dell'Aeronautica militare ruolo naviganti normale in
possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati a  tutti
gli  effetti  giuridici  ed  economici   agli   ufficiali   dell'Arma
aeronautica ruolo naviganti  normale  in  possesso  del  brevetto  di
pilota militare. 
2. Gli allievi navigatori e gli ufficiali frequentatori dei corsi per
il conseguimento  dei  brevetti  di  navigatore  di  aeroplano  e  di
navigatore militare sono equiparati agli effetti di cui  al  comma  1
rispettivamente agli allievi piloti e  agli  ufficiali  frequentatori
dei corsi di pilotaggio. 
3. Gli ufficiali dell'Aeronautica militare ruolo naviganti  speciale,
in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati  agli
effetti giuridici ed economici agli ufficiali  dell'Arma  aeronautica
ruolo  naviganti  speciale,  in  possesso  del  brevetto  di   pilota
militare. 
4. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali  piloti  di  complemento
dell'Aeronautica militare si applicano, per le  parti  di  rispettiva
competenza, anche a  tutto  il  personale  di  complemento  reclutato
mediante corsi per navigatori militari. 
5.   Il   numero   degli   ufficiali   navigatori   di    complemento
dell'Aeronautica militare, da mantenere annualmente in  servizio,  e'
portato in detrazione del numero massimo degli  ufficiali  piloti  di
complemento dell'Aeronautica militare  ammessi  al  trattenimento  in
servizio.