Art. 491. Orario di servizio dei docenti 1. Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario obbligatorio di servizio dei docenti e' determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti. 2. L'orario di servizio per i docenti e' costituito: a) dalle ore da destinare all'insegnamento; b) dalle ore riguardanti le attivita' connesse con il funzionamento della scuola. 3. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna e' stabilito in 25 ore settimanali per le attivita' educative. 4. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare e' costituito di 24 ore settimanali di attivita' didattica, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 131. 5. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e' di 18 ore settimanali. 6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale e' regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Note all'art. 491: - Per il D.Lgs. n. 29/1993 si riveda la nota all'art. 447. - La legge n. 554/1988 detta la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per le amministrazioni statali e pubbliche.