Art. 896.
(Composizione dell'equipaggio).
La composizione dell'equipaggio e' determinata dall'esercente, in
relazione alle caratteristiche ed all'impiego dell'aeromobile, con le
modalita' e nei limiti stabiliti da leggi speciali e da regolamenti.
Per gli aeromobili da trasporto di persone in servizio pubblico, la
composizione dell'equipaggio deve in ogni caso essere approvata dal
ministro per l'aeronautica.