(Codice della navigazione-art. 896)
                              Art. 896. 
                   (Composizione dell'equipaggio). 
 
  La composizione dell'equipaggio e' determinata  dall'esercente,  in
relazione alle caratteristiche ed all'impiego dell'aeromobile, con le
modalita' e nei limiti stabiliti da leggi speciali e da regolamenti. 
 
  Per gli aeromobili da trasporto di persone in servizio pubblico, la
composizione dell'equipaggio deve in ogni caso essere  approvata  dal
ministro per l'aeronautica.