(Codice della navigazione-art. 898)
                              Art. 898. 
       (Assunzione all'estero di non iscritti o di stranieri). 
 
  All'estero, in  caso  di  necessita',  l'autorita'  consolare  puo'
autorizzare che dell'equipaggio facciano parte, purche'  in  possesso
del prescritto titolo professionale di altro a questo corrispondente,
persone non inscritte negli albi o nel registro, anche  se  cittadini
stranieri,  fino  al  ritorno  dell'aeromobile  nel  primo  aeroporto
nazionale.