Art. 812.
(Distinzione dei beni).
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli
alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a
scopo transitorio, e in genere tutto cio' che naturalmente o
artificialmente e' incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici
galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo
o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro
utilizzazione.
Sono mobili tutti gli altri beni.