(CODICE CIVILE-art. 816)
                              Art. 816. 
 
                     (Universalita' di mobili). 
 
  E' considerata universalita' di mobili la pluralita'  di  cose  che
appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. 
 
  Le singole cose componenti l'universalita' possono formare  oggetto
di separati atti e rapporti giuridici.