(CODICE CIVILE-art. 817)
                              Art. 817. 
 
                            (Pertinenze). 
 
  Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o  ad
ornamento di un'altra cosa. 
 
  La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario della  cosa
principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.