(CODICE CIVILE-art. 818)
                              Art. 818. 
 
                     (Regime delle pertinenze). 
 
  Gli atti e i rapporti giuridici  che  hanno  per  oggetto  la  cosa
principale comprendono anche le pertinenze, se  non  e'  diversamente
disposto. 
 
  Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti  o  rapporti
giuridici. 
 
  La cessazione della qualita' di pertinenza  non  e'  opponibile  ai
terzi i quali abbiano anteriormente  acquistato  diritti  sulla  cosa
principale.