Art. 332. 
 
Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilita' delle 
imprese di assicurazione 
 
  1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6
dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai
commi 4, 5 e 6 dell'articolo 28  del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 175, in data antecedente al 1° gennaio 2004,  concorre  alla
formazione del reddito imponibile  della  societa'  nell'esercizio  e
nella misura in cui sia attribuito ai soci anche  mediante  riduzione
del capitale sociale. 
  2.  La  voce  riserve  di  rivalutazione   prevista   nello   stato
patrimoniale del bilancio delle imprese  di  assicurazione  contiene,
fra l'altro, il fondo di integrazione di cui al comma 1 gia' iscritto
nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003. 
 
          Nota all'art. 332: 
              - L'art. 27 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.
          174 e' il seguente: 
              «Art. 27 (Valutazione degli attivi  a  copertura  delle
          riserve tecniche). - 1. Gli attivi posti a copertura  delle
          riserve tecniche  debbono  essere  valutati  al  netto  dei
          debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali
          poste rettificative. 
              2. La valutazione degli attivi di cui al comma  1  deve
          essere effettuata  in  modo  prudente,  tenendo  conto  del
          rischio   di   mancato   realizzo.   In   particolare,   le
          immobilizzazioni  materiali  diverse  dai  terreni  e   dai
          fabbricati possono essere poste a copertura  delle  riserve
          tecniche solo  se  valutate  in  base  ad  un  ammortamento
          prudente. Le quote di partecipazione  ai  fondi  comuni  di
          investimento immobiliare chiusi, di cui all'ultimo  periodo
          dell'art. 26, comma 3, lettera c), possono essere  poste  a
          copertura delle riserve matematiche, nel limite del  valore
          delle stesse, determinato sulla base dell'ultimo  prospetto
          del patrimonio del fondo, redatto a norma dell'art. 9 della
          legge 25 gennaio 1994, n. 86. 
              3. L'ISVAP stabilisce con proprio  provvedimento  norme
          piu' dettagliate per l'applicazione di quanto  disposto  ai
          commi 1 e 2.». 
              - L'art. 28 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.
          175 e' il seguente: 
              «Art. 28 (Valutazione delle attivita' patrimoniali).  -
          1. Gli attivi posti  a  copertura  delle  riserve  tecniche
          debbono essere valutati al netto dei debiti  contratti  per
          la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative. 
              2. La valutazione degli attivi di cui al comma  1  deve
          essere effettuata  in  modo  prudente,  tenendo  conto  del
          rischio   di   mancato   realizzo.   In   particolare,   le
          immobilizzazioni  materiali  diverse  dai  terreni  e   dai
          fabbricati possono essere poste a copertura  delle  riserve
          tecniche solo  se  valutate  in  base  ad  un  ammortamento
          prudente. 
              3. L'ISVAP stabilisce con proprio  provvedimento  norme
          piu' dettagliate per l'applicazione di quanto  disposto  ai
          commi 1 e 2.».