Art. 332. Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione 1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile della societa' nell'esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. 2. La voce riserve di rivalutazione prevista nello stato patrimoniale del bilancio delle imprese di assicurazione contiene, fra l'altro, il fondo di integrazione di cui al comma 1 gia' iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.
Nota all'art. 332: - L'art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e' il seguente: «Art. 27 (Valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche). - 1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche debbono essere valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative. 2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve essere effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati possono essere poste a copertura delle riserve tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento prudente. Le quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 26, comma 3, lettera c), possono essere poste a copertura delle riserve matematiche, nel limite del valore delle stesse, determinato sulla base dell'ultimo prospetto del patrimonio del fondo, redatto a norma dell'art. 9 della legge 25 gennaio 1994, n. 86. 3. L'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento norme piu' dettagliate per l'applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2.». - L'art. 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e' il seguente: «Art. 28 (Valutazione delle attivita' patrimoniali). - 1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche debbono essere valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative. 2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve essere effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati possono essere poste a copertura delle riserve tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento prudente. 3. L'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento norme piu' dettagliate per l'applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2.».