Art. 553 
                      Spese di natura riservata 
 
1. Per sopperire alle spese di natura  riservata  e'  assegnata  agli
organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al  Segretariato
generale della difesa, agli Stati maggiori di  Forza  armata  e  agli
altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita
annualmente con decreto ministeriale, nell'ambito dello  stanziamento
determinato con legge di bilancio.