Art. 209. 
 
  Gli argani a motore e le macchine di  estrazione  adibiti  al  solo
trasporto di materiali  debbono  essere  provvisti  di  un  freno  di
servizio  capace  di  arrestare  il  movimento  in   ogni   posizione
dell'argano o della macchina e di poter essere azionato anche in caso
di mancanza della corrente elettrica o di fluido motore. 
  Detto freno deve essere disposto in modo da restare serrato  quando
venga  a  mancare  l'azione  del  manovratore  e,  qualora  non   sia
accompagnato dal freno di sicurezza di cui ai  commi  seguenti,  deve
essere applicato direttamente sul tamburo dell'argano  o  sull'albero
di esso. 
  Gli argani a motore e le macchine di estrazione  adibiti  anche  al
trasporto del personale devono essere provvisti, oltre che del  freno
di servizio di cui ai primo comma, anche di un freno di sicurezza che
agisca  a   contrappeso   direttamente   sui   tamburi   dell'argano.
L'azionamento del freno di sicurezza  deve  provocare  il  simultaneo
annullamento dello sforzo motore. 
  Il freno di sicurezza deve  poter  essere  azionato  dal  posto  di
manovra. 
  E' ammesso  un  unico  organo  frenante,  agente  direttamente  sui
tamburi, che risponda a tutti i requisiti per il freno di servizio  e
per quello di sicurezza, con due distinti comandi. 
  Il freno di sicurezza e' obbligatorio anche per le macchine  e  gli
argani adibiti al solo trasporto di materiale quando la  potenza  sia
superiore a 76 CV.