Art. 210. 
 
  Il freno applicato alle  macchine  di  estrazione  dei  pozzi  deve
essere idoneo a sostenere almeno il triplo della  differenza  massima
di peso esistente tra i due compartimenti  nei  quali  si  compie  la
estrazione in servizio di circolazione  del  personale  e  almeno  il
doppio in servizio di trasporto del materiale. 
  Nelle macchine  adibite  alla  circolazione  del  personale  devono
essere  applicati  freni  tali  che  ognuno  di  essi  assicuri   una
decelerazione di almeno 1,5 m/secĀ², ma  non  superiore  a  5  m/secĀ²,
nelle condizioni di carico  e  per  la  posizione  delle  gabbie  che
rendono massima la differenza di peso fra  il  carico  discendente  e
quello ascendente.