Art. 492. 
                              Sanzioni 
  1. Fino al riordinamento degli organi collegiali e,  comunque,  non
oltre il 31 dicembre 1994, le sanzioni  disciplinari  e  le  relative
procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo  e
docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. 
  2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri,
possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 
    a) la censura; 
    b) la sospensione dall'insegnamento  o  dall'ufficio  fino  a  un
mese; 
    c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio  da  oltre  un
mese a sei mesi; 
    d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo
di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per
lo svolgimento di compiti diversi da quelli  inerenti  alla  funzione
docente o direttiva; 
    e) la destituzione. 
  3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare
e' costituito dall'avvertimento  scritto,  consistente  nel  richiamo
all'osservanza dei propri doveri.