Art. 495. 
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese  a  sei
                                mesi 
 
  1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese
a sei mesi e' inflitta: 
    a) nei casi previsti  dall'articolo  494  qualora  le  infrazioni
abbiano carattere di particolare gravita'; 
    b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale; 
    c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il 
    regolare funzionamento della scuola e per concorso  negli  stessi
    atti; d) per abuso di autorita'.