Art. 496. 
 
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei 
mesi e utilizzazione in compiti diversi 
  1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento  o  dall'ufficio
per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia  trascorso
il tempo di sospensione, nello  svolgimento  di  compiti  diversi  da
quelli inerenti alla funzione docente o a quella  direttiva  connessa
al rapporto educativo, e' inflitta per il compimento di  uno  o  piu'
atti  di  particolare  gravita'  integranti  reati  puniti  con  pena
detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile  di  condanna  ovvero  sentenza  di
condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di  appello,
e in ogni altro caso in cui sia stata  inflitta  la  pena  accessoria
dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della  sospensione
dall' esercizio della potesta' dei genitori. In ogni  caso  gli  atti
per i quali e' inflitta la sanzione devono  essere  non  conformi  ai
doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilita'
del   soggetto   a   svolgere   i   compiti   del   proprio   ufficio
nell'esplicazione del rapporto educativo. 
  2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti
i compiti diversi, di  corrispondente  qualifica  funzionale,  presso
l'Amministrazione  centrale  o  gli  uffici  scolastici  regionali  e
provinciali, ai quali e' assegnato  il  personale  che  ha  riportato
detta sanzione. 
  3.  In  corrispondenza  del  numero  delle  unita'   di   personale
utilizzate in compiti diversi ai sensi del  presente  articolo,  sono
lasciati  vacanti  altrettanti   posti   nel   contingente   previsto
dall'articolo 456, comma 1.