Art. 497. 
     Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio 
 
  1.  La  sospensione  dall'insegnamento  o   dall'ufficio   di   cui
all'articolo 494 comporta il ritardo  di  un  anno  nell'attribuzione
dell'aumento periodico dello stipendio. 
  2.  La  sospensione  dall'insegnamento  o   dall'ufficio   di   cui
all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di
due anni nell'aumento periodico  dello  stipendio;  tale  ritardo  e'
elevato a tre anni se la sospensione e' superiore a tre mesi. 
  3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data
in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla  punizione
inflitta. 
  4. Per un biennio dalla data in cui e' irrogata la  sospensione  da
uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione  e'  superiore  a
tre mesi, il personale direttivo  e  docente  non  puo'  ottenere  il
passaggio anticipato  a  classi  superiori  di  stipendio;  non  puo'
altresi' partecipare a concorsi per l'accesso a  carriera  superiore,
ai quali va ammesso con riserva se e'  pendente  ricorso  avverso  il
provvedimento che ha inflitto la sanzione. 
  5. Il tempo di  sospensione  dall'insegnamento  o  dall'ufficio  e'
detratto dal computo dell'anzianita' di carriera. 
  6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini  della
progressione economica e dell'anzianita' richiesta  per  l'ammissione
ai concorsi direttivo e ispettivo nei  confronti  del  personale  che
abbia riportato in quell'anno  una  sanzione  disciplinare  superiore
alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.