Art. 599.
(Pignoramento).
Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i
comproprietari sono obbligati verso il creditore.
In tal caso del pignoramento e' notificato avviso, a cura del
creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e'
fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle
cose comuni senza ordine di giudice.