(Codice della navigazione-art. 900)
                              Art. 900. 
                         (Idoneita' fisica). 
 
  L'assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del personale
di  volo,  destinati  a  far  parte  dell'equipaggio,   deve   essere
effettuata con l'osservanza delle norme sulle visite mediche  dirette
ad accertare l'idoneita' degli iscritti, in rapporto al servizio  cui
devono essere adibiti a bordo. 
 
  Le modalita' per le visite sono stabilite dal regolamento.