Art. 900.
(Idoneita' fisica).
L'assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del personale
di volo, destinati a far parte dell'equipaggio, deve essere
effettuata con l'osservanza delle norme sulle visite mediche dirette
ad accertare l'idoneita' degli iscritti, in rapporto al servizio cui
devono essere adibiti a bordo.
Le modalita' per le visite sono stabilite dal regolamento.