(Codice della navigazione-art. 901)
                              Art. 901. 
             (Capacita' dei minori degli anni diciotto). 
 
  Il minore di anni  diciotto  iscritto  nel  registro  della  quarta
categoria del personale di volo puo', con il consenso di chi esercita
la patria potesta' o la tutela, prestare  il  proprio  lavoro  per  i
servizi complementari di bordo, stipulare  i  relativi  contratti  ed
esercitare i diritti e le azioni che ne derivano. 
 
  La revoca del consenso alla iscrizione nel registro da parte di chi
esercita la patria potesta' o la tutela, fa cessare la capacita'  del
minore alla stipulazione di nuovi contratti  di  lavoro,  ma  non  lo
priva della capacita'  di  esercitare  i  diritti  e  le  azioni  che
derivano da contratti precedentemente stipulati ne'  della  capacita'
di prestare il proprio lavoro, fino  al  compimento  del  viaggio  in
corso.