Art. 901.
(Capacita' dei minori degli anni diciotto).
Il minore di anni diciotto iscritto nel registro della quarta
categoria del personale di volo puo', con il consenso di chi esercita
la patria potesta' o la tutela, prestare il proprio lavoro per i
servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed
esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.
La revoca del consenso alla iscrizione nel registro da parte di chi
esercita la patria potesta' o la tutela, fa cessare la capacita' del
minore alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro, ma non lo
priva della capacita' di esercitare i diritti e le azioni che
derivano da contratti precedentemente stipulati ne' della capacita'
di prestare il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in
corso.