(Codice della navigazione-art. 902)
                              Art. 902. 
                   (Tipi e durata del contratto). 
 
  Il contratto di lavoro puo' essere stipulato a tempo determinato  e
a tempo indeterminato. 
 
  Il contratto si reputa a tempo indeterminato se la  fissazione  del
termine non risulta giustificata dalla specialita' del rapporto.