(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 538)
                Art. 538. (Art. 115 del Testo Unico) 

 
                        PRESSO I MARCIAPIEDI 

 
  Nel centri abitati ove esiste il marciapiede e  sia  consentita  la
sosta parallelamente ad esso i veicoli devono essere collocati  sulla
loro destra il  piu'  vicino  possibile  al  ciglio  del  marciapiede
stesso. 
  E' vietato lasciare i veicoli  in  sosta  in  seconda  fila  o  con
inclinazione diversa da quella consentita in quel parcheggio. 
  Nei centri urbani,  ove  la  strada  sia  a  senso  unico  e  siano
soddisfatte  le  condizioni  di  cui   all'articolo   precedente   e'
consentita  anche  la  sosta  sul  lato  sinistro  della  carreggiata
stradale, purche' tra due  eventuali  file  in  sosta  sui  due  lati
rimanga una larghezza equivalente a due corsie.