(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 539)
Art. 539. (Art. 115 del Testo Unico)
PRESSO I DISTRIBUTORI
E' vietata la sosta in corrispondenza dei distributori di
carburante per una distanza di 6 metri prima e dopo i distributori
stessi. Detta distanza va calcolata a partire dalla prima e
dall'ultima pompa erogatrice.
E' vietata la sosta lungo le carreggiate stradali ove sia
realizzata la segnaletica orizzontale di preselezione ovvero di
suddivisione in corsie. E' vietata la sosta lungo le canalizzazioni
realizzate con isole di traffico sia provvisorie che definitive.
Nelle strade urbane e' vietata la sosta a partire da almeno 8 metri
prima e dopo i crocevia misurati dall'intersezione dei prolungamenti
dei margini delle carreggiate.