(CODICE CIVILE-art. 820)
                              Art. 820. 
 
                 (Frutti naturali e frutti civili). 
 
  Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa,
vi concorra o no l'opera dell'uomo,  come  i  prodotti  agricoli,  la
legna, i parti degli  animali,  i  prodotti  delle  miniere,  cave  e
torbiere. 
 
  Finche' non avviene la separazione, i frutti  formano  parte  della
cosa. Si puo' tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura. 
 
  Sono frutti  civili  quelli  che  si  ritraggono  dalla  cosa  come
corrispettivo del  godimento  che  altri  ne  abbia.  Tali  sono  gli
interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie  e
ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.