(CODICE CIVILE-art. 821)
                              Art. 821. 
 
                       (Acquisto dei frutti). 
 
  I frutti naturali appartengono al proprietario della  cosa  che  li
produce, salvo che la loro proprieta' sia  attribuita  ad  altri.  In
quest'ultimo caso la proprieta' si acquista con la separazione. 
 
  Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare
colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto. 
 
  I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in  ragione  della
durata del diritto.