Art. 335. Imprese di assicurazione e di riassicurazione 1. Sono tenute a versare all'ISVAP un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2: a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4; b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo, c) le altre mutue di assicurazione, con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55, comma 2; d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4, e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo 60, comma 3. 2. Il contributo di vigilanza e' commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente. 3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione e' commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte. 4. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP. 5. Il contributo e' versato direttamente all'ISVAP entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo. 6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Nota all'art. 335: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1988, n. 49, S.O. ) concerne l'Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657, in particolare l'art. 67 e' il seguente: «Art. 67 (Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette). - 1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione e' demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonche' alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalita' relativi ai predetti tributi. 2. La riscossione coattiva e' effettuata secondo le seguenti modalita': a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sone infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile; b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonche' gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione; c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorieta' dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinche' lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».