Art. 335. 
 
            Imprese di assicurazione e di riassicurazione 
 
  1.  Sono  tenute  a  versare  all'ISVAP  un   contributo   annuale,
denominato contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione  e
di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2: 
    a) le imprese di assicurazione con  sede  legale  nel  territorio
della  Repubblica  ed  iscritte  alla  sezione  I  dell'albo  di  cui
all'articolo 14, comma 4; 
    b)  le   sedi   secondarie   delle   imprese   di   assicurazione
extracomunitarie  stabilite  nel  territorio  della   Repubblica   ed
iscritte alla sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14,  comma
4, e 28, comma 5, ultimo periodo, 
    c)  le  altre  mutue  di  assicurazione,  con  sede  legale   nel
territorio della Repubblica ed iscritte alla  sezione  III  dell'albo
previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55, comma 2; 
    d) le imprese di riassicurazione con sede legale  nel  territorio
della Repubblica  ed  iscritte  alla  sezione  IV  dell'albo  di  cui
all'articolo 59, comma 4, 
    e)  le  sedi  secondarie   delle   imprese   di   riassicurazione
extracomunitarie  stabilite  nel  territorio  della   Repubblica   ed
iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo 60, comma 3. 
  2. Il contributo di vigilanza e'  commisurato  ad  un  importo  non
superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun  esercizio,
escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di
gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati
risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente. 
  3.  Il  contributo  di  vigilanza  dovuto  dalle  altre  mutue   di
assicurazione e' commisurato all'uno per mille dei premi incassati in
ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte. 
  4. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato,  sentito
l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria  degli  oneri
di vigilanza sulle imprese. Il decreto  e'  pubblicato  entro  il  30
giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP. 
  5. Il contributo e' versato  direttamente  all'ISVAP  entro  il  31
luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di
previsione.   L'eventuale   residuo   confluisce    nell'avanzo    di
amministrazione e viene considerato nell'ambito  del  fabbisogno  per
l'esercizio successivo. 
  6. La riscossione coattiva  avviene  tramite  ruolo  e  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 
 
          Nota all'art. 335: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1988, n.  43  (  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          febbraio 1988, n. 49, S.O.  )  concerne  l'Istituzione  del
          Servizio di riscossione dei  tributi  e  di  altre  entrate
          dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1,
          comma 1, legge 4  ottobre  1986,  n.  657,  in  particolare
          l'art. 67 e' il seguente: 
              «Art. 67 (Riscossione  coattiva  delle  tasse  e  delle
          imposte indirette).  -  1.  I  concessionari  del  servizio
          provvedono  alla  riscossione  coattiva  dell'imposta   sul
          valore aggiunto, della imposta di registro,  delle  imposte
          ipotecarie e catastali, della imposta sulle  successioni  e
          donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di  valore
          degli  immobili,  delle  imposte  di  fabbricazione,  delle
          imposte erariali di consumo e dei  diritti  doganali  e  di
          ogni altro diritto  o  accessorio  la  cui  riscossione  e'
          demandata   all'amministrazione   doganale,   delle   tasse
          automobilistiche e sulle concessioni  governative,  nonche'
          alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e
          di ogni altro accessorio e penalita' relativi  ai  predetti
          tributi. 
              2. La riscossione coattiva  e'  effettuata  secondo  le
          seguenti modalita': 
                a) se, a seguito di  invito  al  pagamento,  atto  di
          liquidazione,  accertamento,  rettifica  o  erogazione   di
          sanzioni  sone  infruttuosamente  scaduti  i   termini   di
          pagamento  delle  somme  di  cui  al  comma  1,   l'ufficio
          finanziario  competente  forma   il   ruolo   relativo   ai
          contribuenti  per  i  quali  si  procede  alla  riscossione
          coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo  comma,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.
          Per la formazione del ruolo  e  per  la  riscossione  delle
          somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la
          riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63,
          comma 1; i ruoli sono  riscossi  in  unica  soluzione  alla
          prima scadenza utile; 
                b)  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e  la
          trasmissione dei  suddetti  ruoli  e  per  la  compilazione
          meccanografica  degli  stessi  da   parte   del   consorzio
          nazionale   obbligatorio   tra   i   concessionari    della
          riscossione, nonche' gli  adempimenti  contabili  a  carico
          degli agenti della riscossione; 
                c)  l'intendente  di  finanza  appone  il  visto   di
          esecutorieta' dei ruoli e  li  consegna  al  concessionario
          territorialmente  competente,  che  ne  rilascia  ricevuta,
          affinche'  lo  stesso  provveda  alla   riscossione   senza
          l'obbligo del non riscosso come riscosso.  L'intendente  di
          finanza  trasmette  copia  del   frontespizio   dei   ruoli
          consegnati alla competente  ragioneria  provinciale  per  i
          relativi controlli. 
              3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese
          di esecuzione, i cui  termini  di  pagamento  sono  scaduti
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto.».