Art. 337. 
 
                         Periti assicurativi 
 
  1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi  sono  tenuti  al
pagamento all'ISVAP di un contributo annuale,  denominato  contributo
di vigilanza sui periti assicurativi nella  misura  massima  di  euro
cento. 
  2. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato,  sentito
l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria  degli  oneri
di vigilanza sui periti iscritti al ruolo. Il decreto  e'  pubblicato
entro  il  30  giugno  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  nel  Bollettino
dell'ISVAP. 
  3. I contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono  versati  ad
apposita unita'  previsionale  di  base  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato,  per  essere  riassegnati  con
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  allo  stato  di
previsione del Ministero delle attivita' produttive,  ai  fini  della
successiva attribuzione all'ISVAP. 
  4. L'attestazione relativa al  pagamento  e'  comunicata  all'ISVAP
nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al  comma
2. In caso di mancato pagamento si applica  la  disposizione  di  cui
all'articolo 335, comma 6.