Art. 554
      Spese di funzionamento del Consiglio supremo della difesa

1.  Le  spese  per  il  funzionamento del Consiglio supremo di difesa
gravano  su  apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del
Ministero  della difesa, il cui stanziamento e' determinato con legge
di bilancio.