Art. 556 
             Spese di funzionamento di organi consultivi 
 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,  comma  58,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli  organismi
di cui all'articolo 24, comma 1, lettere a), c), d), e)  ed  f),  ivi
compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali  compensi  per  i
componenti, in qualunque forma  erogati  e  comunque  denominati,  e'
ridotta  del  trenta  per   cento   rispetto   a   quella   sostenuta
nell'esercizio finanziario 2005. 
2. E' fatto salvo quanto disposto dagli articoli 61, comma 1,  e  68,
comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010,  n.
126 durante il periodo di "vacatio legis". 
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          Note all'art. 556: 
             - Il testo dell'articolo 1, comma  58,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2006),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005,  n.  302,  e'  il
          seguente: 
             «58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni,
          retribuzioni  o   altre   utilita'   comunque   denominate,
          corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
          e  controllo,  consigli   di   amministrazione   e   organi
          collegiali comunque denominati,  presenti  nelle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, e negli enti da queste  ultime  controllati,
          sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
          importi risultanti alla data del 30 settembre 2005». 
             - Il testo degli articoli 60, comma 1, e  68,  comma  2,
          secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, convertito in legge,  con
          modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto  2008,  n.
          133 (pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195), e' il seguente: 
             «Art. 60 (Missioni di spesa e monitoraggio della finanza
          pubblica). - 1. Per  il  triennio  2009-2011  le  dotazioni
          finanziarie, a  legislazione  vigente,  delle  missioni  di
          spesa di ciascun Ministero, sono ridotte  per  gli  importi
          indicati nell'elenco n. 1, con separata  indicazione  della
          componente relativa a competenze predeterminate per legge.» 
             «Art. 68 (Riduzione  degli  organismi  collegiali  e  di
          duplicazioni di strutture). - 1. (omissis). 
             2. In sede di concessione  della  proroga  prevista  dal
          citato comma 2-bis dovranno  inoltre  prevedersi  ulteriori
          obiettivi di  contenimento  dei  trattamenti  economici  da
          corrispondere  ai  componenti  privilegiando   i   compensi
          collegati alla presenza  rispetto  a  quelli  forfetari  od
          onnicomprensivi e  stabilendo  l'obbligo,  a  scadenza  dei
          contratti, di nominare componenti la cui sede  di  servizio
          coincida con la localita' sede dell'organismo».