Art. 565 Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale 1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di Monaco, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, e' determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Note all'art. 565: - La legge 15 novembre 1973, n. 925 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1974, n. 16. - Per il testo dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'articolo 48.