Art. 565 
 Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale 
 
1. Il contributo  annuo  dello  Stato  a  favore  dell'Organizzazione
idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di  Monaco,
di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, da iscrivere su  apposito
capitolo dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa,  e'
determinato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
          Note all'art. 565:
             -  La  legge  15  novembre  1973,  n.  925  (Ratifica ed
          esecuzione    della    convenzione   sulla   Organizzazione
          idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il
          3  maggio  1967)  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
          gennaio 1974, n. 16.
             -  Per  il  testo dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
          della  legge  31  dicembre  2009, n. 196, si vedano le note
          all'articolo 48.