Art. 669 Domanda di reintegrazione 1. La domanda diretta a ottenere la reintegrazione nel grado e' presentata rispettivamente al Ministro della difesa o al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite delle autorita' militari territoriali. A essa devono essere allegati: a) la copia autentica della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione o del decreto di revoca dell'amministrazione di sostegno, se la perdita del grado e' stata disposta per interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno; b) il certificato di residenza; c) il certificato di cittadinanza italiana; d) l'attestazione di cessazione dal servizio in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile, nel caso di perdita del grado per assunzione di servizio in tali organizzazioni; e) la copia autentica della sentenza o delle sentenze di condanna, nonche' della sentenza di riabilitazione, se la rimozione dal grado e' stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non importa di diritto la perdita del grado; f) la copia autentica della sentenza o delle sentenze, con qualunque dispositivo, dalle quali eventualmente ha avuto origine il procedimento disciplinare, da cui e' derivata la perdita del grado; g) la copia autentica della sentenza o delle sentenze di condanna, nonche' della sentenza di riabilitazione ottenuta a norma della legge penale comune e, nel caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, anche a norma della legge penale militare, per le ipotesi di perdita del grado per condanna; h) la copia autentica del provvedimento di applicazione di misura di sicurezza o di prevenzione o del provvedimento di revoca, nonche' per chi e' stato sottoposto a misura di prevenzione, della sentenza di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, se la perdita del grado e' stata disposta per applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.
Note all'art. 669: - Il testo dell'art. 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1988, n. 186, e' il seguente: «Art. 15 - 1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato puo' chiedere la riabilitazione. La riabilitazione e' concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione. 2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione. 3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione. 3-bis. Quando e' stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.».