Art. 669 
 
                      Domanda di reintegrazione 
 
1. La domanda diretta a  ottenere  la  reintegrazione  nel  grado  e'
presentata rispettivamente al Ministro della  difesa  o  al  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  tramite  delle  autorita'
militari territoriali. A essa devono essere allegati: 
a) la copia autentica della sentenza di  revoca  dell'interdizione  o
dell'inabilitazione o del decreto di revoca  dell'amministrazione  di
sostegno, se la perdita del grado e' stata disposta per interdizione,
inabilitazione o amministrazione di sostegno; 
b) il certificato di residenza; 
c) il certificato di cittadinanza italiana; 
d) l'attestazione di cessazione dal servizio in una  Forza  armata  o
Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento  civile,
nel caso di perdita del grado per  assunzione  di  servizio  in  tali
organizzazioni; 
e) la copia autentica della sentenza o delle  sentenze  di  condanna,
nonche' della sentenza di riabilitazione, se la rimozione  dal  grado
e' stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una  condanna
penale che non importa di diritto la perdita del grado; 
f) la copia autentica della sentenza o delle sentenze, con  qualunque
dispositivo,  dalle  quali  eventualmente   ha   avuto   origine   il
procedimento disciplinare, da cui e' derivata la perdita del grado; 
g) la copia autentica della sentenza o delle  sentenze  di  condanna,
nonche' della sentenza di riabilitazione ottenuta a norma della legge
penale comune  e,  nel  caso  di  applicazione  della  pena  militare
accessoria  della  rimozione,  anche  a  norma  della  legge   penale
militare, per le ipotesi di perdita del grado per condanna; 
h) la copia autentica del provvedimento di applicazione di misura  di
sicurezza o di prevenzione o del provvedimento di revoca, nonche' per
chi e' stato sottoposto a misura di prevenzione,  della  sentenza  di
riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988,  n.
327, se la perdita del grado e' stata disposta  per  applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione. 
 
 
          Note all'art. 669: 
          - Il testo dell'art. 15, della legge 3 agosto 1988, n.  327
          (Norme in materia  di  misure  di  prevenzione  personali),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto  1988,  n.
          186, e' il seguente: 
          «Art. 15 - 1. Dopo tre anni dalla cessazione  della  misura
          di   prevenzione,   l'interessato    puo'    chiedere    la
          riabilitazione.  La  riabilitazione  e'  concessa,  se   il
          soggetto ha dato  prova  costante  ed  effettiva  di  buona
          condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha  sede
          l'autorita' giudiziaria che  dispone  l'applicazione  della
          misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione. 
          2. La riabilitazione comporta la cessazione  di  tutti  gli
          effetti pregiudizievoli riconnessi allo  stato  di  persona
          sottoposta a misure di prevenzione. 
          3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del
          codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione. 
          3-bis. Quando e' stata applicata una misura di  prevenzione
          personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo  1
          della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione  puo'
          essere richiesta dopo cinque anni  dalla  cessazione  della
          misura  di   prevenzione   personale.   La   riabilitazione
          comporta, altresi',  la  cessazione  dei  divieti  previsti
          dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.».