Art. 670 Istruzione delle domande 1. Le autorita' militari territoriali rimettono al ministero competente le domande, corredandole: a) delle eventuali informazioni dei comandi dell'Arma dei carabinieri sulla condotta morale dell'interessato; b) del proprio parere in merito; c) dei seguenti documenti: 1) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorita' militare successivamente alla emanazione del provvedimento predetto; 2) certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a un mese; 3) certificato dei carichi pendenti. 2. Il Ministro cui la domanda e' diretta: a) in caso di reintegrazione nel grado perduto a seguito di procedimento disciplinare, esaminati i documenti presentati: 1) se ritiene di non dar corso alla domanda, provvede con decisione definitiva; di tale decisione e' data comunicazione all'interessato; 2) in caso diverso, rimette la domanda, con i documenti che la corredano e con la relazione concernente il procedimento disciplinare, al Procuratore generale militare della Repubblica, al quale spetta concludere su di essa e richiedere il parere della Corte militare d'appello; b) in caso di reintegrazione nel grado perduto a seguito di condanna o di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, rimette la domanda al Procuratore generale militare della Repubblica, per il prescritto parere della Corte militare d'appello; c) in tutti gli altri casi, dopo le opportune verifiche, dispone di conseguenza.