Art. 670 
 
                      Istruzione delle domande 
 
1.  Le  autorita'  militari  territoriali  rimettono   al   ministero
competente le domande, corredandole: 
a) delle eventuali informazioni dei comandi dell'Arma dei carabinieri
sulla condotta morale dell'interessato; 
b) del proprio parere in merito; 
c) dei seguenti documenti: 
1) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, rilasciato
dalla competente autorita' militare successivamente  alla  emanazione
del provvedimento predetto; 
2) certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a  un
mese; 
3) certificato dei carichi pendenti. 
2. Il Ministro cui la domanda e' diretta: 
a)  in  caso  di  reintegrazione  nel  grado  perduto  a  seguito  di
procedimento disciplinare, esaminati i documenti presentati: 
1) se ritiene di non dar corso alla domanda, provvede  con  decisione
definitiva; di tale decisione e' data comunicazione all'interessato; 
2) in caso diverso, rimette  la  domanda,  con  i  documenti  che  la
corredano  e   con   la   relazione   concernente   il   procedimento
disciplinare, al Procuratore generale militare della  Repubblica,  al
quale spetta concludere su di essa e richiedere il parere della Corte
militare d'appello; 
b) in caso di reintegrazione nel grado perduto a seguito di  condanna
o di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, rimette la
domanda al Procuratore generale militare  della  Repubblica,  per  il
prescritto parere della Corte militare d'appello; 
c) in tutti gli altri casi, dopo le opportune verifiche,  dispone  di
conseguenza.