Art. 672 
 
            Acquisizione di atti e ulteriori accertamenti 
 
1. Il Procuratore generale militare  della  Repubblica,  al  fine  di
concludere  sulla  domanda,  e  la  Corte  militare  d'appello,   per
esprimere il suo parere, possono richiedere in comunicazione gli atti
del procedimento disciplinare  o  del  procedimento  penale  e  altri
documenti occorrenti a procedere a ogni  accertamento  che  ritengano
necessario. 
2  A  tali  accertamenti  il  Procuratore  generale  militare   della
Repubblica procede direttamente, con l'assistenza di un  cancelliere,
se non ritiene di richiedere a tale scopo altro magistrato  militare,
o le competenti  autorita'  militari,  o  gli  ufficiali  di  polizia
giudiziaria. 
3.  La  Corte  militare  d'appello  dispone  gli   accertamenti   con
ordinanza, specificandone l'oggetto e delegando, per  eseguirli,  uno
dei suoi  giudici,  il  quale  vi  procede  con  l'assistenza  di  un
cancelliere.