Art. 673 Comunicazioni 1. Le conclusioni del Procuratore generale militare della Repubblica e il parere della Corte militare d'appello non sono notificati all'interessato. 2. Il parere e' comunicato, in copia, dal Procuratore generale militare della Repubblica soltanto al Ministro richiedente, unitamente agli atti. 3. Il parere e' definitivo.