Art. 673 
 
                            Comunicazioni 
 
1. Le conclusioni del Procuratore generale militare della  Repubblica
e il parere  della  Corte  militare  d'appello  non  sono  notificati
all'interessato. 
2. Il parere  e'  comunicato,  in  copia,  dal  Procuratore  generale
militare  della  Repubblica   soltanto   al   Ministro   richiedente,
unitamente agli atti. 
3. Il parere e' definitivo.