Art. 675 Militari reintegrati 1. I militari reintegrati nel grado sono collocati nei ruoli delle categorie del congedo, di cui al titolo V del libro IV del codice, a seconda degli anni di servizio, dell'eta' e della idoneita'. A tal fine, le autorita' che trasmettono al Ministero i documenti, esprimono il loro parere anche sulla idoneita' o meno dei militari stessi alla iscrizione nei predetti ruoli. 2. L'anzianita' da attribuire ai militari reintegrati e' quella che risulta detraendo, dalla anzianita' posseduta prima del provvedimento che li privo' del grado, il tempo che intercorre tra il decreto di perdita del grado e quello di reintegrazione. 3. Per i militari reintegrati non si provvede ad alcuna variazione del trattamento di quiescenza del quale sono eventualmente in possesso. 4. Il provvedimento di reintegrazione nel grado non importa revoca del precedente decreto di perdita del grado e non da' diritto a corresponsione di assegni arretrati; il decreto di reintegrazione e', in ogni caso, presentato alla Corte dei conti per il prescritto controllo di legittimita'.