Art. 675 
 
                        Militari reintegrati 
 
1. I militari reintegrati nel grado sono collocati  nei  ruoli  delle
categorie del congedo, di cui al titolo V del libro IV del codice,  a
seconda degli anni di servizio, dell'eta' e della  idoneita'.  A  tal
fine,  le  autorita'  che  trasmettono  al  Ministero  i   documenti,
esprimono il loro parere anche sulla idoneita' o  meno  dei  militari
stessi alla iscrizione nei predetti ruoli. 
2. L'anzianita' da attribuire ai militari reintegrati e'  quella  che
risulta detraendo, dalla anzianita' posseduta prima del provvedimento
che li privo' del grado, il tempo che intercorre tra  il  decreto  di
perdita del grado e quello di reintegrazione. 
3. Per i militari reintegrati non si provvede  ad  alcuna  variazione
del  trattamento  di  quiescenza  del  quale  sono  eventualmente  in
possesso. 
4. Il provvedimento di reintegrazione nel grado  non  importa  revoca
del precedente decreto di perdita del  grado  e  non  da'  diritto  a
corresponsione di assegni arretrati; il decreto di reintegrazione e',
in ogni caso, presentato alla  Corte  dei  conti  per  il  prescritto
controllo di legittimita'.