Art. 676 
 
                      Riammissione in servizio 
 
1. La riammissione in servizio puo' essere disposta,  nei  soli  casi
previsti dal  codice,  in  seguito  a  domanda  dell'interessato,  da
presentarsi unitamente a  quella  di  reintegrazione  nel  grado,  su
decisione del Ministro competente e soltanto con lo stesso decreto di
reintegrazione.  L'eventuale  eccedenza   che   per   effetto   della
riammissione stessa si  determina  nell'organico  relativo  al  grado
rivestito dall'interessato e' riassorbita al verificarsi della  prima
corrispondente vacanza. 
2. Il provvedimento di riammissione ha effetto dalla data in  cui  il
militare riprende effettivamente servizio.