Art. 676 Riammissione in servizio 1. La riammissione in servizio puo' essere disposta, nei soli casi previsti dal codice, in seguito a domanda dell'interessato, da presentarsi unitamente a quella di reintegrazione nel grado, su decisione del Ministro competente e soltanto con lo stesso decreto di reintegrazione. L'eventuale eccedenza che per effetto della riammissione stessa si determina nell'organico relativo al grado rivestito dall'interessato e' riassorbita al verificarsi della prima corrispondente vacanza. 2. Il provvedimento di riammissione ha effetto dalla data in cui il militare riprende effettivamente servizio.