Art. 502. 
                       Censura e avvertimento 
 
  1. La censura e' inflitta dal provveditore agli studi al  personale
direttivo  e  docente  in  servizio  nelle   scuole   e   istituzioni
scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto e'  inflitto  dal
competente direttore didattico o preside al personale docente.