Art. 503. Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione 1. Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b) e c), sono: a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali; b) il competente direttore generale o capo del servizio centrale se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali. 2. Competente ad irrogare la sanzione di cui al comma 2, lettere d) ed e) dell'articolo 492 e' in ogni caso il Ministro della pubblica istruzione. 3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e' attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura. 4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 e' attribuita al capo del servizio centrale la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale. 5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformita' del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali, salvo che non ritenga di disporre in modo piu' favorevole al dipendente.