Art. 505. Provvedimenti di riabilitazione 1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all'articolo 501 e' adottato: a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore; b) con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi del personale appartenente a ruoli nazionali.