Art. 506. 
 Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale 
  1. Al personale  di  cui  al  presente  titolo  si  applica  quanto
disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  2. I  provvedimenti  di  sospensione  cautelare  obbligatoria  sono
disposti: 
    a) dal provveditore agli studi, quando  si  tratta  di  personale
appartenente ai ruoli provinciali; 
    b) dal direttore  generale  o  dal  capo  del  servizio  centrale
competente, quando si  tratta  di  personale  appartenente  ai  ruoli
nazionali. 
  3. La sospensione cautelare facoltativa e' disposta, in ogni  caso,
dal Ministro per la pubblica istruzione. 
  4. Se ricorrano ragioni  di  particolare  urgenza,  la  sospensione
cautelare puo' essere disposta dal direttore didattico o dal preside,
sentito il collegio dei docenti  per  il  personale  docente,  o  dal
provveditore agli studi per il personale direttivo,  salvo  convalida
da parte dell'autorita' competente cui il provvedimento dovra' essere
immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il  termine
di dieci giorni dall'adozione, il  provvedimento  di  sospensione  e'
revocato di diritto. 
  5. La sospensione e' disposta immediatamente d'ufficio nei casi  di
cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992,  n.  16.  La
sospensione   cosi'   disposta    cessa    quando    nei    confronti
dell'interessato venga emessa  sentenza,  anche  se  non  passata  in
giudicato,  di  non  luogo  a  procedere,  di  proscioglimento  o  di
assoluzione o provvedimento di revoca della misura di  prevenzione  o
sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. L'organo competente  a
provvedere al riguardo e' determinato ai sensi del comma 2. 
 
          Note all'art. 506:
             -  Il  testo  degli  articoli dal 91 al 99 del D.P.R. n.
          3/1957 e' il seguente:
             "Art.  91.  (Sospensione  cautelare   obbligatoria).   -
          L'impiegato  sottoposto  a procedimento penale puo' essere,
          quando la  natura  del  reato  sia  particolarmente  grave,
          sospeso  dal  servizio  con  decreto  del Ministro; ove sia
          stato emesso mandato od ordine di cattura, l'impiegato deve
          essere   immediatamente   sospeso    dal    servizio    con
          provvedimento del capo dell'ufficio.
             Il  capo  dell'ufficio, che ha notizia dell'emissione di
          un mandato o ordine di comparizione, o della convalida  del
          fermo, nei confronti d'un impiegato da lui dipendente, deve
          riferirne  immediatamente  all'ufficio  del  personale  del
          Ministero".
             "Art.  92.  (Sospensione  cautelare  facoltativa).  - Il
          Ministro puo' per gravi  motivi,  ordinare  la  sospensione
          dell'impiegato  dal servizio anche prima che sia esaurito o
          iniziato il procedimento disciplinare.
             La   sospensione   disposta   prima   dell'inizio    del
          procedimento  disciplinare  e'  revocata  e  l'impiegato ha
          diritto   alla   riammissione   in   servizio    ed    alla
          corresponsione  degli  assegni  non  percepiti,  escluse le
          indennita' o compensi per servizi e funzioni  di  carattere
          speciale  o  per prestazioni di carattere straordinario, se
          la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma
          dell'art.  103, non ha luogo entro  quaranta  giorni  dalla
          data  in cui e' stato comunicato all'impiegato, nelle forme
          dell'art. 104, il provvedimento di sospensione.
             All'impiegato sospeso ai  sensi  del  precedente  e  del
          presente  articolo,  si applicano le disposizioni dell'art.
          82".
             "Art. 93. (Esclusione dagli esami e dagli  scrutini).  -
          L'impiegato  sospeso  ai  sensi  degli  articoli 91 e 92 e'
          escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.
             Quando l'impiegato e' stato deferito al  giudizio  della
          commissione  di  disciplina,  il  Ministro, anche se non ha
          disposto  la  sospensione  cautelare,  puo',   sentito   il
          consiglio    d'amministrazione,    escludere    l'impiegato
          dall'esame o dallo scrutinio".
             "Art.  94.   (Ammissione   agli   esami   dell'impiegato
          prosciolto da addebiti disciplinari)' - L'impiegato escluso
          dall'esame  che  sia  stato  prosciolto  da  ogni  addebito
          disciplinare o punito con la censura e'  ammesso  al  primo
          esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu'
          della   quale   sarebbe   stato   promovibile  se  ottenuta
          nell'esame originario, e' collocato  nella  graduatoria  di
          questo,   tenuto   conto  della  votazione  stessa,  ed  e'
          promosso, anche in soprannumero salvo  riassorbimento,  con
          decorrenza  a  tutti  gli  effetti,  con  esclusione  delle
          competenze gia' maturate, dalla stessa data  con  la  quale
          sarebbe  stata  conferita  la  promozione  in base al detto
          esame.
             L'impiegato  ammesso  all'esame  di  cui  al  precedente
          comma,  qualora  non  abbia raggiunto una votazione tale da
          consentirgli di essere promosso nel primo  esame  ma  abbia
          conseguito  una votazione superiore all'ultimo dei promossi
          di  uno  dei  successivi  esami,   viene   iscritto   nella
          graduatoria  nella quale puo' trovare utile collocazione ed
          e'  promosso  con  la  medesima  anzianita'   degli   altri
          impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato".
             "Art.   95.  (Ammissione  agli  scrutini  dell'impiegato
          prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
          dallo  scrutinio  quando  sia  prosciolto  dagli   addebiti
          dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda
          con  l'irrogazione  della  censura,  e'  scrutinato  per la
          promozione.
             Se   il   consiglio   di  amministrazione  delibera  che
          l'impiegato scrutinato sia maggiormente  meritevole  almeno
          dell'ultimo   promosso  con  lo  scrutinio  originario,  lo
          designa per la promozione, indicando,  il  posto  che  deve
          occupare in graduatoria.
             La  promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo
          riassorbimento, con  decorrenza  dalla  stessa  data  delle
          promozioni disposte in base allo scrutinio originario.
             Se durante il periodo di esclusione si siano svolti piu'
          scrutini di promozione, ai quali l'impiegato avrebbe potuto
          essere  sottoposto,  il  consiglio  d'amministrazione  deve
          valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini e
          stabilire  in  quale  di  questi  avrebbe   potuto   essere
          promosso.  La data di decorrenza della promozione e' quella
          dello scrutinio per  effetto  del  quale,  a  giudizio  del
          consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta conferire la
          promozione".
             "Art.  96.  (Computo  della  sospensione  cautelare).  -
          Qualora  a  seguito  del  procedimento  disciplinare  venga
          inflitta  all'impiegato  la  sospensione dalla qualifica il
          periodo di  sospensione  cautelare  deve  essere  conputato
          nella sanzione.
             Se  la  sospensione  dalla  qualifica viene inflitta per
          durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta  o  se
          viene  inflitta una sanzione minore o se il procedimento si
          conclude con  il  proscioglimento  dell'impiegato,  debbono
          essere  corrisposti  all'impiegato  tutti  gli  assegni non
          percepiti, escluse le indennita' o compensi per  servizi  e
          funzioni   di  carattere  speciale  o  per  prestazioni  di
          carattere straordinario, per il tempo eccedente  la  durata
          della punizione o per effetto della sospensione.
             Sono  dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo
          di assegno alimentare".
             "Art.  97.  (Revoca  della  sospensione).  -  Quando  la
          sospensione  cautelare sia stata disposta in dipendenza del
          procedimento penale e questo si concluda  con  sentenza  di
          proscioglimento  o  di  assoluzione  passata  in  giudicato
          perche' il fatto non sussiste o perche' l'impiegato non  lo
          ha  commesso,  la  sospensione e' revocata e l'impiegato ha
          diritto a tutti  gli  assegni  non  percepiti,  escluse  le
          indennita'  per  servizi e funzioni di carattere speciale o
          per prestazioni di lavoro straordinario e  salva  deduzione
          dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.
             Se  il  procedimento  penale si conclude con sentenza di
          proscioglimento o di assoluzione passata in  giudicato  per
          motivi  diversi da quelli contemplati nel comma precedente,
          la sospensione puo' essere mantenuta  qualora  nei  termini
          previsti  dal  successivo  comma  venga  iniziato  a carico
          dell'impiegato procedimento disciplinare.
             Il procedimento disciplinare deve avere inizio,  con  la
          contestazione  degli  addebiti,  entro  centottanta  giorni
          dalla data in cui  e'  divenuta  irrevocabile  la  sentenza
          definitiva  di  proscioglimento  od  entro  quaranta giorni
          dalla   data   in   cui   l'impiegato   abbia    notificato
          all'amministrazione la sentenza stessa.
             La  sospensione cessa se la contestazione degli addebiti
          non ha luogo entro il detto  termine  ed  il  provvedimento
          disciplinare,   per  i  fatti  che  formarono  oggetto  del
          procedimento penale, non puo' piu' essere iniziato. In  tal
          caso l'impiegato ha diritto agli assegni previsti nel primo
          comma.
             Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a
          seguito  di denuncia all'autorita' giudiziaria, la scadenza
          del termine  predetto  estingue  altresi'  il  procedimento
          disciplinare che non puo' piu' essere rinnovato".
             "Art.  98.  (Sospensione  dalla  qualifica  a seguito di
          condanna penale). - L'impiegato condannato a pena detentiva
          con  sentenza  passata  in  giudicato,  qualora  non  venga
          destituito, e' sospeso dalla qualifica fino a che non abbia
          scontato la pena".
             "Art.  99.  (Revoca  di  diritto  della  sospensione). -
          Quando,  a  seguito  del  giudizio  penale  di   revisione,
          l'impiegato  gia'  condannato  sia stato assolto  ai  sensi
          dell'art.    566    del  codice  di  procedura  penale,  la
          sospensione   inflitta  ai  sensi  dell'articolo precedente
          e'   revocata   di    diritto    e    si    applicano    le
          disposizioni degli articoli 94, 95 e 97".
             - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n.  16/1992
          cosi' recita:
             "Art.  1.  -  1.  I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15 della
          legge 19 marzo 1990, n. 55, sono sostituiti dai seguenti:
             '  1.  Non  possono  essere  candidati   alle   elezioni
          regionali,  provinciali,  comunali e circoscrizionali e non
          possono comunque ricoprire le cariche di  presidente  della
          giunta   regionale,   assessore  e  consigliere  regionale,
          presidente della giunta provinciale, sindaco,  assessore  e
          consigliere provinciale e comunale, presidente e componente
          del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
          consiglio  di  amministrazione  dei  consorzi, presidente e
          componente dei consigli e  delle  giunte  delle  unioni  di
          comuni,  consigliere  di  amministrazione, presidente delle
          aziende speciali e delle istituzioni  di  cui  all'art.  23
          della  legge  8  giugno  1990,  n.    142, amministratore e
          componente degli organi comunque  denominati  delle  unita'
          sanitarie  locali,  presidente  e  componente  degli organi
          eecutivi delle comunita' montane:
               a) coloro che  hanno  riportato  condanna,  anche  non
          definitiva,  per il delitto previsto dall'art. 416- bis del
          codice penale o per il delitto di associazione  finalizzata
          al  traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
          di cui all'art. 74 del testo unico  approvato  con  decreto
          del  presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o
          per un delitto di cui all'art. 73 del citato  testo  unico,
          concernente  la produzione o il traffico di dette sostanze,
          o   per   un   delitto   concernente   la    fabbricazione,
          l'importazione,  l'esportazione,  la  vendita  o  cessione,
          l'uso  o  il  trasporto  di  armi,  munizioni   o   materie
          esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o
          reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
               b)  coloro  che  hanno  riportato  condanna, anche non
          definitiva, per  i  delitti  previsti  dagli  articoli  314
          (peculato),  316  (peculato  mediante  profitto dell'errore
          altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato),  317
          (concussione),  318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319
          (corruzione per un atto  contrario  ai  doveri  d'ufficio),
          319-  ter  (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione
          di persona incaricata di un pubblico servizio)  del  codice
          penale;
               c)  coloro  che  sono  stati  condannati  con sentenza
          definitiva o con sentenza di  primo  grado,  confermata  in
          appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con
          violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a
          un  pubblico  servizio  diverso  da  quelli  indicati  alla
          lettera b);
               d)  coloro  che,  per  lo  stesso  fatto,  sono  stati
          condannati  con sentenza definitiva o con sentenza di primo
          grado, confermata in appello, ad una pena non  inferiore  a
          due anni di reclusione per delitto non colposo;
               e)  coloro  che  sono sottoposti a procedimento penale
          per i delitti indicati alla lettera  a),  se  per  essi  e'
          stato  gia'  disposto il giudizio, se sono stati presentati
          ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
               f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato,
          anche se con provvedimento non definitivo,  una  misura  di
          prevenzione,  in  quanto  indiziati  di  appartenere ad una
          delle associazioni di cui allart. 1 della legge  31  maggio
          1965,  n.  575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13
          settembre 1982, n. 646'".