Art. 508. 
                   I n c o m p a t i b i l i t a' 
 
  1. Al personale docente non e' consentito impartire lezioni private
ad alunni del proprio istituto. 
  2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e'  tenuto  ad
informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresi'
comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. 
  3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano,  il
direttore didattico o il  preside  possono  vietare  l'assunzione  di
lezioni private o interdirne la continuazione, sentito  il  consiglio
di circolo o di istituto. 
  4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o  del  preside
e' ammesso ricorso al provveditore agli  studi,  che  decide  in  via
definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. 
  5. Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente dal quale  abbia
ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame
svoltisi in contravvenzione a tale divieto. 
  6. Al personale ispettivo e direttivo e' fatto divieto di impartire
lezioni private. 
  7. L'ufficio di docente, di direttore  didattico,  di  preside,  di
ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal
presente titolo non e'  cumulabile  con  altro  rapporto  di  impiego
pubblico. 
  8. Il predetto personale  che  assuma  altro  impiego  pubblico  e'
tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. 
  9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di  diritto
dall'impiego precedente, salva  la  concessione  del  trattamento  di
quiescenza eventualmente spettante ai  sensi  delle  disposizioni  in
vigore. 
  10. Il personale di cui al  presente  titolo  non  puo'  esercitare
attivita' commerciale, industriale e professionale, ne' puo' assumere
o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o  accettare  cariche
in societa' costituite a fine di  lucro,  tranne  che  si  tratti  di
cariche in societa' od enti per i quali la nomina e'  riservata  allo
Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica
istruzione. 
  11. Il divieto, di cui al comma10,  non  si  applica  nei  casi  si
societa' cooperative. 
  12. Il personale che contravvenga ai divieti  posti  nel  comma  10
viene diffidato dal direttore generale o capo del  servizio  centrale
competente  ovvero  dal  provveditore  agli  studi  a  cessare  dalla
situazione di incompatibilita'. 
  13. L'ottemperenza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
  14.   Decorsi   quindici   giorni   dalla   diffida    senza    che
  l'incompatibilita' sia cessata, viene  disposta  la  decadenza  con
  provvedimento del direttore generale o capo del  servizio  centrale
  competente,  sentito  il   Consiglio   nazionale   della   pubblica
  istruzione, per il personale appartenente ai ruoli  nazionali;  con
  provvedimento del provveditore agli  studi,  sentito  il  consiglio
  scolastico provinciale,  per  il  personale  docente  della  scuola
  materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della
  pubblica istruzione, per il  personale  docente  degli  istituti  e
  scuole di istruzione secondaria superiore. 
  15. Al personale docente e' consentito, previa  autorizzazione  del
direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere  professioni
che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte  le  attivita'
inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'  orario  di
insegnamento e di servizio. 
  16. Avverso il diniego di  autorizzazione  e'  ammesso  ricorso  al
provveditore agli studi, che decide in via definitiva.