Art. 508.
I n c o m p a t i b i l i t a'
1. Al personale docente non e' consentito impartire lezioni private
ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e' tenuto ad
informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresi'
comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il
direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di
lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio
di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside
e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via
definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente dal quale abbia
ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame
svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo e' fatto divieto di impartire
lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di
ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal
presente titolo non e' cumulabile con altro rapporto di impiego
pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico e'
tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto
dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di
quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in
vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non puo' esercitare
attivita' commerciale, industriale e professionale, ne' puo' assumere
o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche
in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di
cariche in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo
Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica
istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma10, non si applica nei casi si
societa' cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10
viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale
competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla
situazione di incompatibilita'.
13. L'ottemperenza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza con
provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale
competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con
provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio
scolastico provinciale, per il personale docente della scuola
materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente e' consentito, previa autorizzazione del
direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni
che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita'
inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l' orario di
insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso ricorso al
provveditore agli studi, che decide in via definitiva.