(Codice della navigazione-art. 905)
                              Art. 905. 
                         (Servizio a bordo). 
 
  Il lavoratore non e' tenuto  a  prestare  un  servizio  diverso  da
quello per il quale e' stato assunto. 
 
  Tuttavia a  bordo  il  comandante  dell'aeromobile,  nell'interesse
della  navigazione,  ha  facolta'  di   adibire   temporaneamente   i
componenti dell'equipaggio a un servizio diverso  da  quello  per  il
quale sono stati  assunti,  purche'  non  sia  inadeguato  alla  loro
categoria e al loro grado. In caso di  necessita'  per  la  sicurezza
della spedizione, i componenti dell'equipaggio possono essere adibiti
a qualsiasi servizio. 
 
  I componenti dell'equipaggio, che esercitano  mansioni  diverse  da
quelle per le quali sono stati assunti, hanno diritto  alla  maggiore
retribuzione che sia connessa a tali mansioni.