Art. 905.
(Servizio a bordo).
Il lavoratore non e' tenuto a prestare un servizio diverso da
quello per il quale e' stato assunto.
Tuttavia a bordo il comandante dell'aeromobile, nell'interesse
della navigazione, ha facolta' di adibire temporaneamente i
componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il
quale sono stati assunti, purche' non sia inadeguato alla loro
categoria e al loro grado. In caso di necessita' per la sicurezza
della spedizione, i componenti dell'equipaggio possono essere adibiti
a qualsiasi servizio.
I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da
quelle per le quali sono stati assunti, hanno diritto alla maggiore
retribuzione che sia connessa a tali mansioni.